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24/07/2009 - Concessionarie di automobili e finanziarie: la tutela dell'acquirente

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La Corte di Giustizia Europea, con pronuncia del 23 aprile 2009 (proc. C-509/07), ha stabilito che qualora il consumatore (ad esempio, l'acquirente di un'automobile) non riesca ad ottenere l'adempimento del fornitore (ad esempio la consegna dell'auto dalla concessionaria presso la quale l'aveva acquistata a rate mediante stipula di un contratto di finanziamento), ha sempre il diritto di risolvere il contratto di finanziamento e chiedere la restituzione del denaro già pagato.

Tale importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea nasce dal caso di un cittadino italiano (signor S.) che, acquistata un'auto a rate presso una concessionaria di Bergamo, comincia a pagare le rate; ma dell'auto neanche l'ombra.

Stufo di aspettare (e pagare) inutilmente, il signor S. decide di interrompere il pagamento delle rate e la finanziaria gli notifica un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo. E, come se non bastasse, la concessionaria di auto fallisce.

Il signor S. decide allora di opporsi al decreto ingiuntivo e richiedere a sua volta la restituzione di quanto sino a quel momento pagato.

La finanziaria invoca le disposizioni di legge nazionali e comunitarie, in particolare la direttiva sul credito al consumo e la legge italiana di recepimento (art. 42 D. Lgs. 6 settembre 2005, n° 206) e, sulla base di queste, sostiene che se il consumatore non riceve il bene per cui sta pagando le rate, ha il diritto di chiedere indietro i soldi alla finanziaria solo nel caso in cui tra venditore e società di finanziamento ci sia un regime di esclusiva; in caso contrario, il consumatore deve comunque continuare a rimborsare le rate e, per avere indietro i suoi soldi, dovrà fare causadirettamente al fornitore.

Il Tribunale di Bergamo, accertato che tra la finanziaria e la concessionaria di auto non vi era un rapporto di esclusiva, decide di sospendere il giudizio e di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Il Giudice chiede in sostanza che sia precisato se, in base alla direttiva sul credito al consumo correttamente interpretata, in caso di inadempimento del venditore, sia possibile al consumatore chiedere alla finanziaria la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle rate già pagate, anche quando tra venditore e finanziatore non vi sia un accordo di esclusiva.

Con molta chiarezza i giudici europei dichiarano che l'esistenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore non è necessario per chiedere l'interruzione del finanziamento e il rimborso delle rate pagate. Il rapporto di esclusiva potrebbe, invece, essere richiesto per far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali, come il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore.