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15/12/2009 - Titoli e perdite: banche responsabili

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Quando le perdite sulle compravendite di
titoli di un cliente si fanno pesanti, la banca
deve sempre chiedere il suo consenso
prima di eseguire ulteriori operazioni. E
tutte le informazioni fornite dagli intermediari
finanziari devono essere chiare
e trasparenti.
Questa la vicenda: un risparmiatore che
ha subìto perdite per circa 75 mila euro in
una serie di operazioni di Borsa si è rivolto
al Tribunale e poi alla Corte di appello, per
chiedere il risarcimento.
Il risparmiatore incolpava la propria banca
di avergli proposto gli investimenti
senza fornire sufficienti informazioni sulla
correttezza e sui rischi, oltre che sulle
caratteristiche dei prodotti.
Tribunale e Corte d’appello di Torino hanno
respinto le richieste del risparmiatore,
sostenendo che la responsabilità per le
perdite in Borsa non possono essere attribuite
dell’intermediario.
Secondo i giudici il risparmiatore era stato
messo al corrente dei rischi dell’investimento
quando aveva sottoscritto i contratti
relativi alle operazioni borsistiche.
La Cassazione ha annullato la sentenza
della Corte d’appello di Torino, affermando
prima di tutto che l’intermediario deve
costantemente agire in buona fede,
osservando la giusta prudenza sia nella
fase preliminare delle trattative sia dopo
la conclusione del contratto.
I giudici hanno chiarito che, per evitare
che il cliente finisca per trovarsi in una
situazione di eccessivo rischio, oltre alle
norme previste dal Tuf (Testo unico in
materia finanziaria), l’intermediario deve
rispettare anche la disciplina fissata dalla
Consob, cioè l’organismo che sovraintende
alle attività di Borsa.
Ne consegue che la banca, nei confronti
dei comuni investitori, “ha il dovere di fornire
informazioni appropriate e l’obbligo
di astenersi dall’effettuare operazioni non
adeguate per tipologia, oggetto, frequenza
o dimensioni, se non sulla base di un ordine
impartito dall’investitore per iscritto”.
Nel caso specifico, l’inadeguatezza delle
operazioni compiute dall'istituto di credito
è emersa dagli estratti conto del cliente,
dai quali risultava che erano stati stipulati
dai quindici ai diciotto contratti al giorno
e questo nonostante i regolamenti interni
della banca prescrivessero l’autorizzazione
da parte della filiale di non più di due
contratti al giorno per investitore. 
La Corte ha quindi chiarito che non
basta che la banca comunichi periodicamente
al cliente l’esito delle sue operazioni
perché queste ultime vengano
considerate adeguate. Quando le perdite
diventano preoccupanti, l’intermediario
ha il dovere di avvertire il cliente per dargli
modo di rientrare e contenere i danni e
può eseguire altre operazioni solo se autorizzato.
Quindi la banca risponde per
i danni causati al cliente se non informa
correttamente l’investitore prima e dopo
la firma del contratto d’intermediazione.
La banca deve consegnare al cliente la
documentazione informativa e acquisire
informazioni sulla sua situazione finanziaria,
in modo da operare senza rischi
eccessivi. L’intermediario deve sempre
porre il cliente in condizioni di valutare
e conoscere tutti i fatti che possono avere
ricadute sui suoi investimenti.

Corte di cassazione, n. 3773, 17 febbraio 2009