
Con una recentissima sentenza del luglio 2010 la Terza Sezione della cassazione Civile ha statuito, richiamando alcune precedenti pronunce, i seguenti due principi in materia di risarcimento del danno alla casalinga:
- il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);
- nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquitazione equitativa del danno patrimoniale, conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 20 luglio 2010, n° 16896