
Secondo il Tribunale di Palermo, “Deve essere inibita in via cautelare l’utilizzazione delle clausole, predisposte per regolamentare in modo uniforme i contratti d’utenza conclusi dall’azienda municipalizzata che gestisce il servizio di distribuzione dell’acqua, con cui: a) si consente all’azienda di rifiutare o revocare la fornitura per gravi motivi, che la stessa può valutare insindacabilmente; b) si prevede che l’azienda possa trattenere, sul deposito cauzionale, quanto le spetta per crediti maturati verso l’utente a qualsiasi titolo; c) si consente all’azienda di procrastinare indefinitamente l’attivazione della presa d’acqua; d) si prevede la risoluzione del contratto per l’infrazione di qualsiasi clausola in esso contenuta; e) si prevede che il gestore non risponda dei danni conseguenti all’interruzione del flusso dell’acqua o alla riduzione di pressione, da qualsiasi causa tali fenomeni siano provocati; f) 1) si prevede, a carico dell’utente, l’obbligo di pagare il corrispettivo con le modalità indicate nelle bollette e nelle fatture; 2) si impedisce all’utente l’esperimento dell’azione risarcitoria nelle ipotesi in cui l’azienda disponga l’interruzione della fornitura a seguito di inadempimenti non gravi; g) si attribuisce all’azienda la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore, senza indicare le condizioni che ne giustificano l’esercizio; h) si prevede che, in caso di guasto del contatore, ed in mancanza di riferimento a consumi precedenti, il consumo possa essere determinato dall’azienda sulla base di accertamenti tecnici e criteri insindacabili; i) si consente all’azienda di modificare le disposizioni del regolamento per la distribuzione dell’acqua, semplicemente dandone comunicazione sull’albo aziendale; j) si pone a carico dell’utente ogni onere presente e futuro inerente alla fornitura, anche se non espressamente indicato nel contratto e sopravvenuto nel corso del rapporto”.