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20/03/2012 - Infortunio sul lavoro del dipendente e responsabilità del datore

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Secondo la Suprema Corte di Cassazione "Si configura la responsabilità del datore di lavoro (nella specie anche proprietario dell'unità immobiliare nella quale si eseguivano lavori edili), per aver consentito di lavorare su un ponteggio del tutto difforme rispetto alle prescrizioni sotto diversi profili tecnici e soprattutto perchè privo di parapetti atti ad impedire la precipitazione al suolo. Sicchè, sussiste la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'articolo 590 c.p. in violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e il conseguente risarcimento del danno in favore della parte civile" (Corte di Cass., Sez. 4 penale, sentenza 17 gennaio 2012, n° 1431)