
Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione, la natura di lavoro "a contratto" o "a progetto" non può essere sostenuta laddove l'azienda ponga in essere, nello svolgimento del rapporto di lavoro, un controllo particolarmente accentuato ed invasivo. Nello specifico, risultava provato che l'attività si svolgeva all'interno dei locali aziendali e che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali, per cui era pienamente inserita nell'organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest'ultima senza alcun rischio d'impresa. Non solo, l'attività era sottoposta ad istruzioni specifiche, sia nell'ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali, sia anche con puntuali ordini di servizio, sia a seguito dell'intervento dell'assistente di sala. I centralinisti erano obbligati ad utilizzare un linguaggio appropriato ai contenuti dell'attività professionale con padronanza di dialogo, capacità di persuadere e massima cortesia nei confronti dell'utenza; si trattava, pertanto, di indicazioni che denotavano un generale obbligo di coordinamento con le esigenze aziendali. Si aveva complessivamente, dunque, un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo. e, in questo contesto, è stato considerato ininfluente il fatto che la lavoratrice potesse non osservare un preciso orario di lavoro nella fornitura delle sue sei ore di prestazione per sei giorni a settimana.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 21 marzo 2012 n. 4476)