Il Direttore Tecnico di una primaria società nazionale attiva nel campo delle costruzioni (ospedali, raccordi ferroviari, aeroporti e centri commerciali), assunto con la qualifica di “quadro”, si è rivolto allo Studio Chiesa per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e del progressivo demansionamento operato dal datore di lavoro. A ciò, era seguita una malattia con postumi. Gli avvocati dello Studio hanno proposto ricorso presso il Tribunale del Lavoro e, nonostante la strenua difesa della società, che sollevava numerose eccezioni procedurali e di merito, hanno ottenuto una sentenza di integrale accoglimento della domanda: il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore la qualifica superiore, il demansionamento, il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e il risarcimento dei danni sofferti.
Circa ottanta lavoratori dipendenti di un call center si sono rivolti allo Studio Chiesa per ottenere il pagamento di retribuzioni arretrate, tredicesima mensilità, indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto. Il call center era una scatola vuota, privo delle risorse necessarie per pagare i propri dipendenti: tuttavia, in quanto fornitore esclusivo di una compagnia telefonica nazionale di primo livello, gli avvocati dello Studio hanno potuto invocare in giudizio l’applicazione dell’art. 29 della c.d. Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) e ottenere dal giudice del lavoro il riconoscimento dell’applicabilità del principio della responsabilità e dell’obbligo in solido tra il call center (committente) e la compagnia telefonica nazionale (appaltatore). In forza di questo presupposto, i lavoratori sono stati soddisfatti direttamente dalla compagnia nazionale e hanno ottenuto il pagamento dei crediti retributivi maturati. Si tratta di un importante precedente nell’ambito del mondo dei call center, che ha scongiurato alla radice il rischio di emulazione in danno dei lavoratori.
Centinaia di automobilisti si sono rivolti allo Studio Chiesa per ottenere l’annullamento degli accertamenti di infrazione al Codice della Strada per asserita violazione del limite di velocità riscontrata con c.d. “Autovelox” illegittimamente utilizzato. Gli avvocati dello Studio hanno ottenuto l’annullamento di gran parte degli accertamenti in sede amministrativa; un numero residuo di accertamenti, invece, sono stati confermati sia in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale (Giudice di Pace prima e Tribunale poi). Lo Studio Chiesa ha fatto ricorso in Cassazione e, nonostante l’estrema difficoltà costituita dalla c.d. “doppia conforme contraria”, ha visto riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione le ragioni degli automobilisti sanzionati.
Una figlia mai riconosciuta dal proprio padre naturale si è rivolta allo Studio Chiesa per ottenere l’accertamento della paternità. Gli avvocati dello Studio si sono rivolti al Tribunale per domandare la dichiarazione giudiziale di paternità. Il padre, costituito in giudizio, negava ogni addebito, rifiutandosi anche di sottoporsi al test di paternità. Al termine di un’impegnativa fase istruttoria, lo Studio Chiesa ha ottenuto un’importante sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la paternità, ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all’obbligatoria annotazione a margine dell’atto di nascita della donna e condannato il padre al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite.
Un Capitano del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” si è rivolto allo Studio Chiesa per ottenere il risarcimento del danno da menomazione dell’integrità psico-fisica permanentemente invalidante per l’insorgenza di un “linfoma di Hodgkin”. La causa della patologia era dovuta alla mancata adozione, da parte del Ministero della Difesa, delle necessarie precauzioni (art. 2087 c.c.) volte a proteggere i militari dagli effetti nocivi delle nanoparticelle di minerali pesanti rilasciate dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito in Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Il Ministero della Difesa ha negato ogni responsabilità e ha opposto rifiuto alla richiesta di risarcimento del Capitano. Gli avvocati dello Studio Chiesa hanno perorato la causa del Capitano sia davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), sia davanti al Consiglio di Stato, e ottenuto in entrambi i gradi di giudizio il riconoscimento della piena responsabilità del Ministero della Difesa, che è stato condannato a risarcire il militare per il danno subìto.
Alcuni dipendenti di una società attiva nel campo dell’informatica, con sedi in varie parti d’Italia, si sono rivolti allo Studio Chiesa per ottenere tutela a seguito di un licenziamento collettivo condotto con modalità illegittime e unicamente presso la loro unità produttiva. Gli avvocati dello Studio hanno richiesto al Giudice del Lavoro l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il Tribunale, con una pronuncia di grande rilievo, ha accolto la domanda dello Studio Chiesa e accordato ai lavoratori la massima tutela prevista dallo Statuto dei Lavoratori (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento dei danni), evidenziando la genericità dei criteri di scelta utilizzati e l’ingiustificata delimitazione dei licenziamenti ad una sola delle sedi.