Che cos'è il gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio consiste nell'assistenza legale a carico dello Stato per coloro che non possono sostenere le spese per intentare una causa o difendersi in giudizio, e che non abbiano un reddito superiore a 11.746,68 € (importo stabilito dal Decreto Ministeriale 23/07/2020).Per la quantificazione del reddito si tiene conto:
- del reddito da lavoro (dipendente, autonomo, d'impresa, di capitali, fondiari)
- del reddito dei familiari conviventi, fatta eccezione nei casi in cui il giudizio attenga ai diritti personalissimi (diritto al nome, all'identità, alla vita e all'integrità fisica, all'onore e alla riservatezza) o nei casi di conflitto con i membri della famiglia (per es. nei casi di separazione)
- dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge e del reddito di cittadinanza
Quando non valgono i limiti del reddito?
In caso di violenza sessuale e altri reati i limiti di reddito non valgono e le vittime accedono in tutti i casi al patrocinio a spese dello stato.
Chi può richiedere il gratuito patrocinio?
- I cittadini italiani
- Gli stranieri, con diritto di soggiorno sul territorio nazionale regolare nel momento in cui è sorto il rapporto o il fatto oggetto di giudizio
- Gli apolidi
- Enti e associazioni senza fine di lucro
Gli articoli 3 e 24 della Costituzione stabiliscono il diritto all'eguaglianza e l'impegno dello Stato a rimuovere tutti gli ostacoli di tipo economico e sociale che impediscono la piena ed effettiva partecipazione degli individui alla organizzazione sociale, economica e politica del Paese, oltre al diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado di procedimento.
Per questo, ai non abbienti è riconosciuto il diritto e i mezzi per difendersi davanti a ogni giurisdizione.
Come si accede al gratuito patrocinio?
Per accedere al gratuito patrocinio, oltre a possedere i requisiti stabiliti dalla legge per l'importo del reddito, occorre presentare richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della propria provincia di appartenenza.
Presso la segreteria dell'Ordine, il richiedente compilerà e consegnerà i moduli che attestano:
- Richiesta di ammissione al patrocinio
- Generalità e codice fiscale propri e dei familiari conviventi
- Autocertificazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
- L'impegno a dichiarare senza ritardo modifiche e integrazioni al reddito
- Inizio o pendenza della causa
- Generalità e residenza della controparte
- Le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'azione o della difesa in giudizio
- Ogni documento probatorio a disposizione
Una volta esaminata la documentazione allegata, il Consiglio dell'Ordine, entro 10 giorni, accoglie o rigetta la richiesta. In caso di esito favorevole, la pratica viene inviata all'Agenzia delle Entrate per la verifica sui redditi.
Gratuito patrocinio
in materia penale
L'ammissione al gratuito patrocinio può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.Chi può richiederlo?
- I cittadini italiani
- Gli stranieri, con diritto di soggiorno sul territorio nazionale regolare nel momento in cui è sorto il rapporto o il fatto oggetto di giudizio
- Gli apolidi
- L'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato e il danneggiato che vogliano costituirsi parte civile e che vogliano esercitare l'azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato; il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all'ammenda
Quando non è ammesso?
Il gratuito patrocinio in materia penale è escluso:- nei procedimenti penali in materia di evasione fiscale
- se il richiedente è assistito da più di un difensore
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e sostanze stupefacenti
Come richiedere il gratuito patrocinio in materia penale?
Si può fare richiesta:
- presso il magistrato davanti al quale pende il processo
- al direttore dell'Istituto di pena se si è detenuti
- all'ufficiale di polizia giudiziaria se si è agli arresti domiciliari